search


Regolamento art MICAR sulle crypto testo multilingue 2023/1114 IT

BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR GA HR HU IT LV LT MT NL PL PT RO SK SL SV print pdf

2023/1114 IT Art. 12 cercato: 'prestatore di servizi di pagamento' . Output generated live by software developed by IusOnDemand srl
Index & defs




whereas prestatore di servizi di pagamento:


definitions:


cloud tag: and the number of total unique words without stopwords is: 629

 

Articolo 12

Modifica dei White Paper sulle cripto-attività pubblicati e delle comunicazioni di marketing pubblicate

1.   Gli offerenti, le persone che chiedono l’ammissione alla negoziazione o i gestori di piattaforme di negoziazione di cripto-attività diverse dai token collegati ad attività o dai token_di_moneta_elettronica modificano i loro White Paper pubblicati e, se del caso, le loro comunicazioni di marketing pubblicate, qualora sopraggiunga un fatto nuovo significativo, un errore o imprecisione rilevante che possa influire sulla valutazione delle cripto-attività. Tale requisito si applica per la durata dell’ offerta_al_pubblico o fino a quando la cripto-attività è ammessa alla negoziazione.

2.   Gli offerenti, le persone che chiedono l’ammissione alla negoziazione o i gestori di una piattaforma di negoziazione di cripto-attività diverse dai token collegati ad attività o dai token_di_moneta_elettronica notificano i loro White Paper sulle cripto-attività modificati e, se del caso, le comunicazioni di marketing modificate, come pure la data prevista della pubblicazione, all’ autorità_competente del loro Stato_membro_d’origine, indicando i motivi di tale modifica, almeno sette giorni lavorativi prima della pubblicazione.

3.   Alla data di pubblicazione, o prima se richiesto dall’ autorità_competente, l’ offerente, la persona che chiede l’ammissione alla negoziazione o il gestore di piattaforme di negoziazione, mediante il proprio sito web, informano immediatamente il pubblico della notifica di un White Paper sulle cripto-attività modificato all’ autorità_competente del loro Stato_membro_d’origine e forniscono una sintesi dei motivi per i quali hanno notificato un White Paper sulle cripto-attività modificato.

4.   L’ordine in cui sono riportate le informazioni in un White Paper sulle cripto-attività modificato e, se del caso, nelle comunicazioni di marketing modificate è coerente con quello del White Paper sulle cripto-attività pubblicato o delle comunicazioni di marketing pubblicate in conformità dell’articolo 9.

5.   Entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento del White Paper sulle cripto-attività modificato e, se del caso, delle comunicazioni di marketing modificate, l’ autorità_competente dello Stato_membro_d’origine notifica il White Paper sulle cripto-attività modificato e, se del caso, le comunicazioni di marketing modificate all’ autorità_competente degli Stati membri ospitanti di cui all’articolo 8, paragrafo 6, e comunica all’ESMA la notifica e la data di pubblicazione.

L’ESMA inserisce il White Paper sulle cripto-attività modificato nel registro di cui all’articolo 109, paragrafo 2, alla pubblicazione.

6.   Gli offerenti, le persone che chiedono l’ammissione alla negoziazione o i gestori di piattaforme di negoziazione di cripto-attività diverse dai token collegati ad attività o dai token_di_moneta_elettronica pubblicano sul proprio sito web la versione modificata del White Paper sulle cripto-attività e, se del caso, delle comunicazioni di marketing, indicando i motivi di tale modifica, conformemente all’articolo 9.

7.   Il White Paper sulle cripto-attività modificato e, se del caso, le comunicazioni di marketing modificate sono corredati di marca temporale. La più recente versione modificata del White Paper sulle cripto-attività e, se del caso, delle comunicazioni di marketing è contrassegnata come versione applicabile. Tutti i White Paper sulle cripto-attività modificati e, se del caso, le comunicazioni di marketing modificate restano disponibili finché le cripto-attività sono detenute dal pubblico.

8.   Se l’ offerta_al_pubblico ha come oggetto un utility_token che permette l’accesso a beni o servizi non ancora esistenti o non ancora operativi, le modifiche apportate nel White Paper sulle cripto-attività modificato e, se del caso, nelle comunicazioni di marketing modificate, non prorogano il termine di 12 mesi di cui all’articolo 4, paragrafo 6.

9.   Le versioni precedenti del White Paper sulle cripto-attività e le comunicazioni di marketing restano disponibili al pubblico sul sito web degli offerenti, delle persone che chiedono l’ammissione alla negoziazione o dei gestori di piattaforme di negoziazione per almeno 10 anni dalla data di pubblicazione di tali versioni precedenti, con un’avvertenza ben visibile indicante che non sono più valide e un collegamento ipertestuale alla sezione dedicata del sito web in cui è pubblicata la versione più recente di tali documenti.

Articolo 3

Definizioni

1.   Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:

1)

« tecnologia_a_registro_distribuito_(DLT)»: una tecnologia che consente il funzionamento e l’uso dei registri distribuiti;

2)

« registro_distribuito»: un archivio di informazioni in cui sono registrate le operazioni e che è condiviso da una serie di nodi di rete DLT ed è sincronizzato tra di essi, mediante l’utilizzo di un meccanismo_di_consenso;

3)

« meccanismo_di_consenso»: le regole e le procedure con cui si raggiunge un accordo, tra i nodi di rete DLT, sulla convalida di un’operazione;

4)

« nodo_di_rete_DLT»: un dispositivo o un’applicazione informatica che è parte di una rete e che detiene una copia completa o parziale delle registrazioni di tutte le operazioni eseguite tramite il registro_distribuito;

5)

« cripto-attività»: una rappresentazione digitale di un valore o di un diritto che può essere trasferito e memorizzato elettronicamente, utilizzando la tecnologia a registro_distribuito o una tecnologia analoga;

6)

« token_collegato_ad_attività»: un tipo di cripto-attività che non è un token_di_moneta_elettronica e che mira a mantenere un valore stabile facendo riferimento a un altro valore o diritto o a una combinazione dei due, comprese una o più valute ufficiali;

7)

« token_di_moneta_elettronica»: un tipo di cripto-attività che mira a mantenere un valore stabile facendo riferimento al valore di una valuta_ufficiale;

8)

« valuta_ufficiale»: una valuta_ufficiale di un paese che è emessa da una banca centrale o da un’altra autorità monetaria;

9)

« utility_token»: un tipo di cripto-attività destinato unicamente a fornire l’accesso a un bene o a un servizio prestato dal suo emittente;

10)

« emittente»: una persona fisica o giuridica, o altra impresa, che emette cripto-attività;

11)

« emittente richiedente»: un emittente di token collegati ad attività o token_di_moneta_elettronica che richiede l’autorizzazione per offrire al pubblico o chiede l’ammissione alla negoziazione di tali cripto-attività;

12)

« offerta_al_pubblico»: una comunicazione rivolta a persone, in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo, che presenti sufficienti informazioni sulle condizioni dell’offerta e sulle cripto-attività offerte così da consentire ai potenziali possessori di decidere se acquistare tali cripto-attività;

13)

« offerente»: una persona fisica o giuridica, o altra impresa, o l’ emittente, che offre cripto-attività al pubblico;

14)

« fondi»: fondi ai sensi dell’articolo 4, punto 25, della direttiva (UE) 2015/2366;

15)

«prestatore di servizi per le cripto-attività»: una persona giuridica o altra impresa la cui occupazione o attività consiste nella prestazione di uno o più servizi per le cripto-attività ai clienti su base professionale e che è autorizzata a prestare servizi per le cripto-attività conformemente all’articolo 59;

16)

«servizio per le cripto-attività»: qualsiasi servizio e attività elencati di seguito in relazione a qualsiasi cripto-attività:

a)

prestazione di custodia e amministrazione di cripto-attività per conto di clienti;

b)

gestione di una piattaforma di negoziazione di cripto-attività;

c)

scambio di cripto-attività con fondi;

d)

scambio di cripto-attività con altre cripto-attività;

e)

esecuzione di ordini di cripto-attività per conto di clienti;

f)

collocamento di cripto-attività;

g)

ricezione e trasmissione di ordini di cripto-attività per conto di clienti;

h)

prestazione di consulenza sulle cripto-attività;

i)

prestazione di gestione di portafoglio sulle cripto-attività;

j)

prestazione di servizi di trasferimento di cripto-attività per conto dei clienti;

17)

«prestazione di custodia e amministrazione di cripto-attività per conto di clienti»: la custodia o il controllo, per conto di clienti, delle cripto-attività o dei mezzi di accesso a tali cripto-attività, se del caso sotto forma di chiavi crittografiche private;

18)

«gestione di una piattaforma di negoziazione di cripto-attività»: la gestione di uno o più sistemi multilaterali che consente o facilita l’incontro, all’interno del sistema e in base alle sue regole, di molteplici interessi di terzi per l’acquisto o la vendita di cripto-attività, in modo tale da portare alla conclusione di contratti, scambiando cripto-attività con fondi, o scambiando cripto-attività con altre cripto-attività;

19)

«scambio di cripto-attività con fondi»: la conclusione di contratti con clienti per l’acquisto o la vendita di cripto-attività a fronte di fondi utilizzando capitale proprio;

20)

«scambio di cripto-attività con altre cripto-attività»: la conclusione di contratti con clienti per l’acquisto o la vendita di cripto-attività a fronte di altre cripto-attività utilizzando capitale proprio;

21)

«esecuzione di ordini di cripto-attività per conto di clienti»: la conclusione di accordi, per conto di clienti, per l’acquisto o la vendita di una o più cripto-attività o la sottoscrizione per conto di clienti di una o più cripto-attività, compresa la conclusione di contratti per la vendita di cripto-attività al momento della loro offerta_al_pubblico o dell’ammissione alla negoziazione;

22)

«collocamento di cripto-attività»: la commercializzazione di cripto-attività agli acquirenti, a nome o per conto dell’ offerente o di una parte a esso connessa;

23)

«ricezione e trasmissione di ordini di cripto-attività per conto di clienti»: la ricezione da una persona di un ordine di acquisto o di vendita di una o più cripto-attività o di sottoscrizione di una o più cripto-attività e la trasmissione di tale ordine a una terza parte a fini di esecuzione;

24)

«prestazione di consulenza sulle cripto-attività»: l’offerta, la fornitura o l’accordo per la fornitura di raccomandazioni personalizzate a clienti, su richiesta del cliente o su iniziativa del prestatore di servizi per le cripto-attività che presta la consulenza, in merito a una o più operazioni relative a cripto-attività o all’impiego di servizi per le cripto-attività;

25)

«prestazione della gestione del portafoglio di cripto-attività»: la gestione, su base discrezionale e individualizzata, di portafogli di investimento nell’ambito di un mandato conferito dai clienti, qualora tali portafogli includano una o più cripto-attività;

26)

«prestazione di servizi di trasferimento di cripto-attività per conto dei clienti»: la prestazione di servizi di trasferimento, per conto di una persona fisica o giuridica, di cripto-attività da un indirizzo o un conto di registro_distribuito a un altro;

27)

« organo_di_amministrazione»: l’organo o gli organi di un emittente, offerente o persona che chiede l’ammissione alla negoziazione, o di un prestatore di servizi per le cripto-attività, che sono designati conformemente al diritto nazionale, ai quali è conferito il potere di stabilire gli indirizzi strategici, gli obiettivi e la direzione generale del soggetto, e che supervisionano e monitorano le decisioni nel soggetto e che comprendono le persone che dirigono di fatto l’attività del soggetto;

28)

« ente_creditizio»: un ente_creditizio quale definito all’articolo 4, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 e autorizzato a norma della direttiva 2013/36/UE;

29)

« impresa_di_investimento»: un’ impresa_di_investimento ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, punto 2, del regolamento (UE) n. 575/2013 e autorizzato a norma della direttiva 2014/65/UE;

30)

« investitori_qualificati»: le persone o i soggetti elencati nell’allegato II, sezione I, punti da 1 a 4, della direttiva 2014/65/UE;

31)

« stretti_legami»: gli stretti_legami quali definiti all’articolo 4, paragrafo 1, punto 35, della direttiva 2014/65/UE;

32)

« riserva_di_attività»: il paniere di attività di riserva che garantisce il credito nei confronti dell’ emittente;

33)

« Stato_membro_d’origine»:

a)

se l’ offerente o la persona che chiede l’ammissione alla negoziazione di cripto-attività diverse dai token collegati ad attività o dai token_di_moneta_elettronica ha la propria sede legale nell’Unione, lo Stato membro in cui l’ offerente o la persona ha la propria sede legale;

b)

se l’ offerente o la persona che chiede l’ammissione alla negoziazione di cripto-attività diverse dai token collegati ad attività o dai token_di_moneta_elettronica non ha sede legale nell’Unione ma ha una o più succursali nell’Unione, lo Stato membro scelto dall’ offerente o dalla persona tra gli Stati membri in cui l’ emittente ha succursali;

c)

se l’ offerente o la persona che chiede l’ammissione alla negoziazione di cripto-attività diverse dai token collegati ad attività o dai token_di_moneta_elettronica è stabilito in un paese terzo e non ha alcuna succursale nell’Unione, il primo Stato membro in cui intende offrire le cripto-attività al pubblico o, a scelta dell’ offerente o della persona che chiede l’ammissione alla negoziazione, il primo Stato membro in cui presenta la domanda di ammissione alla negoziazione di tali cripto-attività;

d)

per gli emittenti di token collegati ad attività, lo Stato membro in cui l’ emittente di tali token ha la propria sede legale;

e)

per gli emittenti di token_di_moneta_elettronica, lo Stato membro in cui l’ emittente di tali token è autorizzato come ente_creditizio ai sensi della direttiva 2013/36/UE o come istituto_di_moneta_elettronica ai sensi della direttiva 2009/110/CE;

f)

per i prestatori di servizi per le cripto-attività, lo Stato membro in cui il prestatore di servizi per le cripto-attività ha la propria sede legale;

34)

« Stato_membro_ospitante»: lo Stato membro in cui un offerente o persona che chiede l’ammissione alla negoziazione ha presentato un’ offerta_al_pubblico di cripto-attività o chiede l’ammissione alla negoziazione, o in cui il prestatore di servizi per le cripto-attività presta servizi per le cripto-attività, se diverso dallo Stato_membro_d’origine;

35)

« autorità_competente»: l’autorità o le autorità:

a)

designate da ciascuno Stato membro in conformità dell’articolo 93 relativamente agli offerenti o alle persone che chiedono l’ammissione alla negoziazione di cripto-attività diverse dai token collegati ad attività o dai token_di_moneta_elettronica, di emittenti di token collegati ad attività o di prestatori di servizi per le cripto-attività;

b)

designate da ciascuno Stato membro ai fini dell’applicazione della direttiva 2009/110/CE relativamente agli emittenti di token_di_moneta_elettronica;

36)

« partecipazione_qualificata»: la partecipazione in un emittente di token collegati ad attività o in un prestatore di servizi per le cripto-attività, diretta o indiretta, non inferiore al 10 % del capitale sociale o dei diritti di voto, di cui agli articoli 9 e 10 della direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (32), rispettivamente, tenuto conto delle relative condizioni di aggregazione di cui all’articolo 12, paragrafi 4 e 5, di tale direttiva, oppure che comportano la possibilità di esercitare un’influenza significativa sulla gestione dell’ emittente di token collegati ad attività o sulla gestione del prestatore di servizi per le cripto-attività in cui si detiene la partecipazione;

37)

« detentore_al_dettaglio»: qualsiasi persona fisica che agisce per scopi estranei alla propria attività commerciale, imprenditoriale, artigianale o professionale;

38)

« interfaccia_online»: qualsiasi software, compresi siti web, parti di siti web o applicazioni, gestito da o per conto di un offerente o di un prestatore di servizi per le cripto-attività e che serve a fornire ai possessori di cripto-attività l’accesso alle loro cripto-attività e ai clienti l’accesso ai servizi per le cripto-attività;

39)

« cliente»: qualsiasi persona fisica o giuridica alla quale un prestatore di servizi per le cripto-attività presta servizi per le cripto-attività;

40)

«negoziazione «matched principal»: la negoziazione «matched principal» quale definita all’articolo 4, paragrafo 1, punto 38, della direttiva 2014/65/UE;

41)

« servizi_di_pagamento»: servizi_di_pagamento quali definiti all’articolo 4, punto 3, della direttiva (UE) 2015/2366;

42)

«prestatore di servizi_di_pagamento»: un prestatore di servizi_di_pagamento quale definito all’articolo 4, punto 11, della direttiva (UE) 2015/2366;

43)

« istituto_di_moneta_elettronica»: un istituto_di_moneta_elettronica quale definito all’articolo 2, punto 1, della direttiva 2009/110/CE;

44)

« moneta_elettronica»: la moneta_elettronica quale definita all’articolo 2, punto 2, della direttiva 2009/110/CE;

45)

« dati_personali»: i dati_personali quali definiti all’articolo 4, punto 1, del regolamento (UE) 2016/679;

46)

« istituto_di_pagamento»: un istituto_di_pagamento quale definito all’articolo 4, punto 4, della direttiva (UE) 2015/2366;

47)

« società_di_gestione_di_OICVM»: una società di gestione quale definita all’articolo 2, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (33);

48)

«gestore di fondi di investimento alternativi»: un GEFIA quale definito all’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (34);

49)

« strumento_finanziario»: uno strumento_finanziario quale definito all’articolo 4, paragrafo 1, punto 15, della direttiva 2014/65/UE;

50)

« deposito»: un deposito quale definito all’articolo 2, paragrafo 1, punto 3, della direttiva 2014/49/UE;

51)

« deposito strutturato»: un deposito strutturato quale definito all’articolo 4, paragrafo 1, punto 43, della direttiva 2014/65/UE.

2.   La Commissione adotta atti delegati conformemente all’articolo 139 per integrare il presente regolamento specificando ulteriormente gli elementi tecnici delle definizioni di cui al paragrafo 1 e per adeguare tali definizioni agli sviluppi del mercato e tecnologici.

TITOLO II

CRIPTO-ATTIVITÀ DIVERSE DAI TOKEN COLLEGATI AD ATTIVITÀ O DAI TOKEN DI MONETA ELETTRONICA

Articolo 122

Richiesta di informazioni

1.   Per adempiere alle responsabilità in materia di vigilanza ai sensi dell’articolo 117, l’ABE può, mediante richiesta semplice o decisione, richiedere ai soggetti di seguito elencati di fornire tutte le informazioni necessarie per consentirle di svolgere i compiti che le sono attribuiti a norma del presente regolamento:

a)

un emittente di un token_collegato_ad_attività significativo o un soggetto che controlla o è controllato direttamente o indirettamente da un emittente di un token_collegato_ad_attività significativo;

b)

un soggetto terzo di cui all’articolo 34, paragrafo 5, primo comma, lettera h), con il quale un emittente di un token_collegato_ad_attività significativo abbia un accordo contrattuale;

c)

un prestatore di servizi per le cripto-attività, un ente_creditizio o un’ impresa_di_investimento che garantisce la custodia delle attività di riserva conformemente all’articolo 37;

d)

un emittente di un token_di_moneta_elettronica significativo o un soggetto che controlla o è controllato direttamente o indirettamente da un emittente di un token_di_moneta_elettronica significativo;

e)

un prestatore di servizi_di_pagamento che presta servizi_di_pagamento in relazione ai token_di_moneta_elettronica significativi;

f)

una persona fisica o giuridica incaricata di distribuire token_di_moneta_elettronica significativi per conto di un emittente di token_di_moneta_elettronica significativi;

g)

un prestatore di servizi per le cripto-attività che presta custodia e amministrazione delle cripto-attività per conto di clienti in relazione a token collegati ad attività significativi o a token_di_moneta_elettronica significativi;

h)

un gestore di una piattaforma di negoziazione di cripto-attività che abbia ammesso alla negoziazione un token_collegato_ad_attività significativo o un token_di_moneta_elettronica significativo;

i)

l’ organo_di_amministrazione dei soggetti di cui alle lettere da a) ad h).

2.   Una richiesta semplice di informazioni di cui al paragrafo 1:

a)

fa riferimento al presente articolo quale base giuridica della richiesta;

b)

dichiara la finalità della richiesta;

c)

specifica le informazioni richieste;

d)

stabilisce un termine entro il quale tali informazioni devono essere trasmesse;

e)

informa la persona alla quale sono richieste le informazioni che non è tenuta a fornirle, ma che, in caso di risposta volontaria, tali informazioni devono essere corrette e non fuorvianti; e

f)

indica la sanzione amministrativa pecuniaria prevista all’articolo 131 laddove le risposte alle domande sottoposte siano inesatte o fuorvianti.

3.   Nel richiedere la presentazione di informazioni tramite decisione a norma del paragrafo 1, l’ABE:

a)

fa riferimento al presente articolo quale base giuridica della richiesta;

b)

dichiara la finalità della richiesta;

c)

specifica le informazioni richieste;

d)

stabilisce un termine entro il quale tali informazioni devono essere trasmesse;

e)

indica le penalità di mora previste dall’articolo 132 laddove è richiesta la produzione di informazioni;

f)

indica la sanzione amministrativa pecuniaria prevista all’articolo 131 laddove le risposte alle domande sottoposte siano inesatte o fuorvianti;

g)

indica il diritto di impugnare la decisione dinanzi alla commissione di ricorso dell’ABE e di ottenere il riesame della Corte di giustizia conformemente agli articoli 60 e 61 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

4.   I soggetti di cui al paragrafo 1 o i loro rappresentanti e, nel caso di persone giuridiche o associazioni sprovviste di personalità giuridica, le persone autorizzate a rappresentarle per legge forniscono le informazioni richieste.

5.   L’ABE trasmette senza indugio copia della richiesta semplice o della decisione all’ autorità_competente dello Stato membro in cui sono domiciliati o stabiliti i soggetti interessati dalla richiesta di informazioni.

Articolo 125

Scambio di informazioni

1.   Per adempiere alle responsabilità dell’ABE in materia di vigilanza ai sensi dell’articolo 117 e fatto salvo l’articolo 96, l’ABE e le autorità competenti forniscono senza indebito ritardo le une alle altre le informazioni richieste ai fini dello svolgimento dei compiti che sono loro attribuiti in forza del presente regolamento. A tal fine, le autorità competenti e l’ABE si scambiano tutte le informazioni relative a:

a)

un emittente di un token_collegato_ad_attività significativo o un soggetto che controlla o è controllato direttamente o indirettamente da un emittente di un token_collegato_ad_attività significativo;

b)

un soggetto terzo di cui all’articolo 34, paragrafo 5, primo comma, lettera h), con il quale un emittente di un token_collegato_ad_attività significativo abbia un accordo contrattuale;

c)

un prestatore di servizi per le cripto-attività, un ente_creditizio o un’ impresa_di_investimento che garantisce la custodia delle attività di riserva conformemente all’articolo 37;

d)

un emittente di un token_di_moneta_elettronica significativo o un soggetto che controlla o è controllato direttamente o indirettamente da un emittente di un token_di_moneta_elettronica significativo;

e)

un prestatore di servizi_di_pagamento che presta servizi_di_pagamento in relazione ai token_di_moneta_elettronica significativi;

f)

una persona fisica o giuridica incaricata di distribuire token_di_moneta_elettronica significativi per conto dell’ emittente di token_di_moneta_elettronica significativi;

g)

un prestatore di servizi per le cripto-attività che presta custodia e amministrazione delle cripto-attività per conto di clienti in relazione a token collegati ad attività significativi o a token_di_moneta_elettronica significativi;

h)

una piattaforma di negoziazione di cripto-attività nella quale sia stato ammesso alla negoziazione un token_collegato_ad_attività significativo o un token_di_moneta_elettronica significativo;

i)

l’ organo_di_amministrazione dei soggetti di cui alle lettere da a) ad h).

2.   Un’ autorità_competente può rifiutarsi di dare seguito a una richiesta di scambio di informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo o a una richiesta di cooperazione nell’eseguire un’indagine o un’ispezione in loco di cui rispettivamente agli articoli 123 e 124 solo se:

a)

l’accoglimento della richiesta potrebbe nuocere alla propria indagine, alle proprie attività di contrasto o, se del caso, a un’indagine penale;

b)

è già stato avviato un procedimento giudiziario per gli stessi atti e contro le stesse persone fisiche o giuridiche dinanzi ai tribunali di tale Stato membro;

c)

nello Stato membro destinatario è già stata pronunciata una sentenza definitiva a carico delle suddette persone fisiche o giuridiche per gli stessi atti.


whereas
Uno dei temi trattati:
"BAT: gestire criptovalute in un wallet con la sola pubblicità"